Il documento del mese
 

la questione celibataria si risolverebbe se maturasse una concezione del matrimonio ALTRA.
E’ VERO; sono stati prodotti tanti documenti che danno la sensazione di essere arrivati alla meta.
Ma dal dire al fare c’è di mezzo il mare.
C’è moltissimo da fare ancora……..
 

Dignità del matrimonio e della famiglia.

Piena valorizzazione dell’amore coniugale

 Il primo argomento affrontato nella seconda parte della costituzione conciliare riguarda il matrimonio e la famiglia, presentati come la porta attraverso cui passa la sanità dell’intera società. Il Concilio supera la dottrina classica, di carattere prettamente giuridico, partendo dalla categoria biblica di patto e presentando l’amore coniugale come elemento essenziale.

È significativo che il primo dei cinque argomenti affrontati nella seconda parte della Gaudium et spes (47-52) sia il matrimonio e la famiglia. Il motivo è precisato dallo stesso Concilio: «La salvezza della persona e della società umana e cristiana è strettamente connessa con una felice situazione della comunità coniugale e familiare» (47, ripreso in 48 e 52). Matrimonio e famiglia sono la porta attraverso cui passa la sanità della società e, nello stesso tempo, il test che la misura.

Il tema, già toccato in altri passaggi conciliari (soprattutto Lumen gentium 11), è stato dal Vaticano II elaborato a fondo; qui dobbiamo limitarci a tratteggiare il quadro di riferimento, ossia il passaggio da una visione istituzionalista a una personalista. In soli tre anni il Concilio ha operato in merito una sintesi innovativa tra la dottrina classica, di carattere prettamente giuridico, e una visione nuova che da decenni si stava facendo strada, basata su un approfondimento filosofico-teologico dell’amore coniugale. Per rendersi conto di questa svolta è utile confrontare lo schema preconciliare con il testo definitivo di GS e percorrere a grandi linee l’itinerario dal primo al secondo.

 

La visione istituzionalista dello schema preparatorio

Lo schema preparatorio(1) era di fatto un riassunto dei manuali e dello stesso Codex iuris canonici del 1917: il matrimonio è un contratto, conseguito attraverso il consenso, avente per oggetto il "diritto al corpo" (ius in corpus) dell’altro, in ordine agli atti generativi; tale contratto, elevato a dignità di sacramento da Gesù (da cui si ricava che un valido matrimonio tra battezzati è per ciò stesso sacramento), ha come fine primario la procreazione ed educazione della prole, e fine secondario il mutuo aiuto e il rimedio della concupiscenza; ha due proprietà essenziali, l’unità e l’indissolubilità; possiede tre beni: la prole, la fedeltà e la sacramentalità.

Il testo così faceva tesoro di una lunga tradizione teologica, morale e giuridica, raccogliendo riflessioni sorte in realtà in contesti diversi:

1 l’affermazione sulla sacramentalità raccoglie l’eredità pre-scolastica (soprattutto Pietro Lombardo) e scolastica (specie Tommaso), confluita nei concili di Firenze e di Trento, che classifica il matrimonio tra i sette segni efficaci della grazia;

2 l’inseparabilità di contratto e sacramento, sulla quale invece le opinioni divergono anche dopo Trento, è stata affermata con nettezza dai Papi degli ultimi due secoli (XVIII e XIX);

3 le due proprietà essenziali, di origine direttamente canonistica, sono agganciate ai testi biblici (Gen 1-2, i testi sinottici contro il divorzio ed Ef 5,21-32) e alla tradizione;

4 lo schema dei tre fini del matrimonio è consueto da Isidoro di Siviglia in avanti;

5 la prima e classica formulazione dei tre beni del matrimonio si incontra in sant’Agostino, dove risponde alla necessità di trovare motivi che legittimino l’uso della sessualità nel matrimonio.

In questo quadro ben strutturato il grande assente era paradossalmente l’amore... e probabilmente non era possibile menzionarlo allorché la riflessione sul matrimonio rimaneva costretta entro concetti giuridici, per loro natura refrattari ad annettere una qualche rilevanza a un "atteggiamento" qual è appunto l’amore. Ma le cose un po’ alla volta evolvono e l’amore finisce per ritrovarsi a proprio agio nel matrimonio.

 

La visione personalista fino alle soglie del Vaticano II...

Lo schema preconciliare fu immediatamente criticato. Riassume bene l’impressione di molti padri un intervento di Alfrink: «La questione è se questo modo di pensare giuridico sia realmente pertinente alla dottrina cattolica. Il matrimonio è senz’altro un contratto, ma è unicamente un contratto, o consta di altri elementi, che sono di grande importanza? [...]. La Sacra Scrittura vede il vincolo dell’amore coniugale non come fine del matrimonio, né fine primario né secondario. È piuttosto un elemento in qualche modo costitutivo dello stesso matrimonio»(2).

Per capire queste critiche è utile però compiere un passo indietro. L’espressione "amore coniugale", utilizzata da Alfrink, aveva alle spalle una storia controversa. Pochi anni dopo la promulgazione del CJC si era infatti aperto un intenso dibattito tra canonisti, moralisti e dogmatici sulla dottrina tradizionale dell’essenza e dei fini del matrimonio. Punto di partenza fu il libretto di D. von Hildebrand Il matrimonio (pubblicato nel 1929, trad. it. Brescia, 1959), nel quale l’essenza del matrimonio veniva ravvisata non nei beni e nei fini, ma nell’amore coniugale(3), in quanto suo «substrato più vero e profondo [...]di fronte a cui passano in seconda linea la sua funzione per la società umana e la sua importanza per lo stato» (pp. 8-9); è lo stesso amore coniugale, e non un "contratto" esterno, a reclamare unità e indissolubilità.

L’enciclica Casti connubii, che Pio XI promulgò nel 1930(4), pur adottando la dottrina classica (beni, fini e proprietà), conteneva almeno sette riferimenti all’amore coniugale (amor, dilectio o caritas). Sulle tracce del Catechismo tridentino, Pio XI affermava che esso riguarda tutti i compiti della vita coniugale e conserva nel matrimonio cristiano «un qualche primato di nobiltà»(5).

L’autore più innovativo fu però H. Doms, con il volume Sul senso e il fine del matrimonio(6). Confortato dalle aperture di Pio XI, egli propugnava l’abbandono dello schema tradizionale dei fini e dei beni, a suo parere incapace di valorizzare l’amore coniugale, in favore del concetto di unità a due, che esige una mutua donazione fisico-spirituale (e quindi l’amore coniugale): la prole, che può derivare dall’unione fisica, è un arricchimento dell’unità a due e non un fine primario.

Nei decenni successivi fino alle soglie del Vaticano II, il magistero, con Pio XII, si limitò a ribadire la classica gerarchia dei fini in alcuni interventi di carattere strettamente giuridico(7) e inserì l’amore coniugale stesso nella prospettiva della cura della prole(8). Contemporaneamente però autori come K. Wojtyla (1960)(9) e P. Adnès (1963, Le mariage, Tournai), si interrogavano a fondo sulla rilevanza dell’amore coniugale. Il primo, da filosofo personalista, derivava dallo stesso amore coniugale la totalità, durata, esclusività e fecondità che caratterizzano il matrimonio. Il secondo, da teologo classico ma attento alle novità, parlava di un primato del fine procreativo dall’ottica oggettiva e ontologica e di un primato del fine unitivo (comprendente l’amore coniugale) da quella soggettiva e psicologica.

 

...e il suo affermarsi nel Concilio

Inserendosi dunque in un terreno già piuttosto dissodato, le molte voci critiche determinarono l’elaborazione di un nuovo testo (in essa rivestì un ruolo determinante padre Bernard Häring), il primo presentato e discusso in aula(10). Questa versione accoglieva alcuni elementi dalla posizione classica, entro un contesto però completamente rinnovato dalle idee di Hildebrand e Doms; di conseguenza l’idea di una gerarchia dei fini del matrimonio tendeva a perdere terreno. Il dibattito in aula registrò una ulteriore diminuzione di peso della concezione istituzionalista e un consenso crescente attorno a quella personalista; quest’ultima sempre tesa a far emergere l’amore coniugale come «un vero fine del matrimonio», «già di per sé legittimo, anche quando non è ordinato alla procreazione» (Léger)(11).

Dopo un’altra laboriosa fase, un nuovo testo fu presentato e discusso in aula (ottobre 1965)(12). Anche in questa occasione l’assemblea si divise in due, ma era sempre più evidente il consenso attorno alla concezione personalista, ancora sintetizzata da Léger in un intervento in cui spunta per la prima volta quella definizione del matrimonio come «intima communitas vitae et amoris» che verrà recepita in GS 48(13). La minoranza, strettasi attorno ai nomi di Ruffini, Heenan e Browne(14), rimaneva piuttosto isolata nel richiamare nostalgicamente la visione dello schema antepreparatorio – tutt’al più integrato con elementi della Casti connubii – contro una concezione da essi giudicata troppo disinvolta e deresponsabilizzante.

 

Il risultato finale: GS 47-52

La rapidissima ricostruzione della genesi di GS 47-52 ne fa apprezzare meglio la novità e ricchezza. Le osservazioni che seguono sono un semplice aiuto alla lettura diretta del testo, che non può mai essere surrogata dal commento.

Va notata in primo luogo la ricchezza biblica del capitolo, in linea con il processo globale di ressourcement operato dal Vaticano II. Per quattro volte il testo menziona per esteso importanti riferimenti biblici (Gen 1, 28 e 2,18; Mt 19,4.6) e sulle diciotto note del testo ben dieci contengono riferimenti alle Scritture. Il recupero della ricchezza biblica ha permesso in particolare la sostituzione della categoria di contratto con quella di patto (foedus), dove emerge con più chiarezza il matrimonio come immagine e partecipazione dell’alleanza tra Dio e l’umanità e particolarmente tra Cristo e la Chiesa (cf 48). È in questo rinnovato contesto biblico che viene ripresa la felice definizione di Léger, «intima comunità di vita e d’amore coniugale» (48).

L’accoglienza della visione personalista operata dal Concilio non mortifica affatto, ma corregge e integra la visione istituzionalista fino ad allora tramandata con linguaggio giuridico. Un esempio di tale equilibrio è GS 47, che per tre volte si riferisce al matrimonio e alla famiglia come "istituto/istituzione" e altrettante come "comunità/di amore". Si comprende in questo quadro il passaggio dal consenso sul diritto sul corpo altrui, perpetuo ed esclusivo, in ordine agli atti generativi (cf CJC 1917 al can. 1081 § 2), al consenso sulla mutua donazione di sé stessi in ordine alla costruzione del matrimonio (cf 49); il consenso verte quindi non solo sul diritto agli atti sessuali, ma sulla reciproca appartenenza di tutta la persona, e inoltre l’oggetto del consenso non è finalizzato alla sola generazione della prole ma, più globalmente, alla costituzione del matrimonio.

Il guadagno decisivo, che ha segnato il passaggio dall’una all’altra concezione, è certamente l’accoglienza dell’amore coniugale (cf l’intero 49) come elemento essenziale del matrimonio. Si può dire anzi che per GS le due realtà si identificano, come si evince tra l’altro da questa affermazione: «Per sua indole naturale l’istituto del matrimonio e l’amore coniugale... sono ordinati alla procreazione e alla educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento» (48; cf anche 50). Tale amore non solo non è alternativo a fini, beni e proprietà essenziali, ma ne è il terreno e la radice comune.

Se infatti dal testo conciliare scompare la gerarchia dei fini, la procreazione non è affatto messa da parte – è anzi richiamata non meno di dieci volte nel capitolo (cf soprattutto il 50) – ma viene opportunamente ricondotta all’amore coniugale, del quale è considerata espressione eminente ma non unica(15); così come la fedeltà e l’indissolubilità vengono fondati non semplicemente sul contratto tra i due, ma precisamente sull’amore coniugale, che di sua natura è tale quando è radicato nella volontà e non solo nei sentimenti, quando esprime l’esigenza della totalità e non mostra riserve, quando si manifesta attraverso i sentimenti dell’animo e i gesti corporei e sessuali intesi come mutua donazione (cf 49).

E. Castellucci (Vita Pastorale)

   

Bibliografia

Favale A., "Fini del matrimonio nel Magistero del concilio Vaticano II", in AA.VV., Realtà e valori del sacramento del matrimonio, LAS 1976, Roma, pp. 285-296; Gil Hellin F., "Los ‘bona matrimonii’ en la Constitución Pastoral Gaudium et spes del concilio Vaticano II", in Scripta Theologica 11 (1979), pp. 127-178; Kozul S. D., Evoluzione della dottrina circa l’essenza del matrimonio dal C.I.C. al Vaticano II, LIEF 1980, Vicenza; O’Riordan J., Evoluzione della teologia del matrimonio da Leone XIII ai nostri giorni, Cittadella 1974, Assisi; Ruffini E., "Il matrimonio nei testi conciliari", in Rivista Liturgica 55 (1968), pp. 354-367.