Un testo autorevole

del Superiore dei Padri Camaldolesi, spentosi da poco

 

 

“I pesi insopportabili” (Matt 23,4)

 

“La nostra falsa morale sessuale” (Benedetto Calati)

(Leggi le note)

 

[ESTRATTO]

Nel cap. 3 abbiamo visto che a premessa e fondamento della dottrina morale il Catechismo della Chiesa cattolica pone il peccato originale, una tabe trasmessa di generazione in generazione con la nascita, che limita e condiziona la capacità etica dell’adàm.

Qui si è ipotizzato che quella sia una tabe ontologica, non trasmessa, bensì connessa con la creaturalità e che sia pertanto una tentazione ineliminabile ma non invincibile.

Del peccato originale (specie in passato) si è data anche un’interpretazione in chiave sessuale (v. cap. 3.1) non indiscussa ma che ha comunque confermato un rapporto non sereno con la corporeità e una tendenza a cortocircuitare sessualità e peccato, già ben presente nel codice sacerdotale giudaico. Tendenza peraltro non costante nell’ Antico Testamento che in Genesi individua l’iconicità dell’adàm anche nel corporeo (v. cap. 2.1) e di solito s’attesta piuttosto su una concezione neutra della corporeità, mentre nel Cantico dei Cantici corporeità e sessualità assurgono a piena dignità di metafora dell’alleanza fra Dio e Israele.Nel Nuovo Testamento  assistiamo a due concezioni della corporeità e della sessualità: serena nei vangeli; intesa come sede e stimolo al peccato in san Paolo. Nei Padri prevarrà la concezione paolina. In essi, per lo più, il peccato originale viene concepito come un’infrazione sessuale. Di qui una colpevolizzazione della sessualità che si ricollega al codice sacerdotale giudaico, in cui la trasmissione della vita si colloca in un ambito di impurità e di disagio. Questa concezione è continuata nei secoli e ancora fatica a scomparire ai giorni nostri. Nel Catechismo della Chiesa cattolica: nell’intero capitolo sul matrimonio che occupa 50 paragrafi non una sola volta appare la parola sessualità. Perifrasi e sinonimi più o meno edulcorati si alternano: l’espressione più cruda – si fa per dire – è la citazione di Genesi 2,24 “saranno due in una carne sola”. Prova di imbarazzo e di disagio a parlare di questa dimensione umana, voluta da Dio.

Tornano a proposito le parole di Calati: “Non bisogna trascurare il peso esercitato dalla nostra falsa morale sessuale che da un lato non ha permesso di realizzare un rapporto sereno con la corporeità e dall’altro è forse causa dell’odierno orientamento parossistico all’erotismo, come reazione radicalizzata all’eccessivo puritanesimo del passato” (Benedetto Calati).

 

Verginità e obbligo celibatario

 

Nell’accingerci ad affrontare il tema verginità e obbligo celibatario per il sacerdozio è bene, per evitare qualunque equivoco, affrontare subito il tema verginità.

La verginità è un grande carisma, prefigurato dalle parole di Gesù: “Vi sono alcuni che si sono fatti eunuchi per il regno di Dio” (Matt 19,12).

La verginità è altresì grande profezia. Lo era ieri, lo è ancora più oggi, in tempi di scettico individualismo conclamato e di sfrenato consumismo sessuale.

Di contro alla leggerezza nei comportamenti sessuali, al consumismo-abuso che ha banalizzato la sessualità degradandola a episodio irrilevante di cui nemmeno ricordarsi; di fronte alle forme depravate di sessualità: violenza, stupro, pedofilia, incesto; in considerazione anche del fatto che un uso impulsivo e leggero della sessualità apre la strada a maternità indesiderate e di conseguenza alla piaga di possibili aborti, la verginità assume un primo e preliminare significato profetico di invito alla tutela dell’integrità e dell’equilibrio psico-fisici dell’adàm.

Di contro a un atteggiamento di fondo che privilegia l’avere sull’essere, i consigli evangelici di povertà castità e obbedienza rappresentano una profetica sollecitazione a essere, ricordando la provvisorietà e la precarietà dell’avere.

La scelta della povertà invita profeticamente a distinguere necessario da superfluo, superfluo da provocatoriamente dispendioso tenendo sempre davanti agli occhi la fame di dignità, di salute, di lavoro, di cibo, di casa, che dilania gli strati più poveri anche delle nazioni straricche e che è piaga endemica dei paesi poveri che, oggi con cosmesi lessicale insulsa, si chiamano paesi emergenti.

La scelta della verginità è richiamo profetico al carattere funzionale degli istinti che non sono una variabile indipendente ma rientrano nel disegno di Dio e sono quindi ordinati allo sviluppo della dimensione spirituale e definitiva dei figli di Dio.

La scelta dell’obbedienza è infine la più radicale spoliazione di se stessi: rimettendosi interamente alla volontà di un’altra persona, il voto di obbedienza è invito profetico ad abbandonarsi fiduciosi alla volontà di Dio anche (anzi, soprattutto) quando appare incomprensibile, se misurata coi normali metri di giudizio umani.

In siffatto contesto la verginità “non è fuga dalla storia, non è espressione di una carne in prigione, ma luogo e giardino dell’Amore (…). Il celibato un dono straordinario, che trova la sua comprensione nel grande libro dell’amore che è il Cantico dei cantici. Il celibato (…) è un dono che dobbiamo saper re-inventare perché la tradizione giunge in proposito carica di forti ambiguità per quella concezione dualistica che ha spezzato la persona in anima e corpo.(…) (Benedetto Calati)[1]

Questo era necessario dire perché dalla perplessità sull’obbligo celibatario, non si ricavasse l’impressione errata di un inadeguato apprezzamento della verginità.

 

Celibato obbligatorio tradizione antica?

 

Il doveroso riconoscimento del valore della verginità, non deve far velo nell’esaminare con pacatezza l’ipotesi che il celibato obbligatorio sia disciplina della Chiesa antica, almeno latina, a partire dal IV/V secolo o che addirittura esso sia tradizione apostolica non modificabile dalla Chiesa.

Questo si sostiene in uno svelto libretto del card. Stickler[2] sul quale converrà che ci si soffermi, perché puntualmente riassume i punti e riporta i testi di cui si fa forte chi condivide questa tesi. Preliminarmente vi si dice che non di obbligo celibatario si deve parlare, bensì di castità; cioè non si impediva che  ci fossero  preti sposati, ma si imponeva loro di astenersi dai rapporti coniugali. Quanto questa angolazione corrisponda ai documenti antichi e quanto, invece, sia invocata per dar forza al proprio assunto lo si vedrà nel seguito in cui, salvo quando sia necessario distinguere, si parlerà indifferentemente di celibato o di castità coniugale.

A riprova che il celibato obbligatorio sia tradizione antica, il cardinale adduce (pp. 14–19) i canoni di alcuni concili. La prima testimonianza si legge nel canone 33 del concilio di Elvira (Spagna, anno c. 300): “si convenne di proibire senza eccezioni che vescovi, preti diaconi e tutti i chierici, che esercitano il ministero si astengano dalle moglie e non generino figli” (“Placuit in totum prohibere episcopos, presbyteros et omnes clericos positos in ministerio abstinere a coniugibus suis et non generare filios), e chi non si adegua “sia espulso dall’onore del chiericato” (ab honore clericatus exterminetur)[3].

Qualcosa del genere si legge nei canoni del concilio di Cartagine dell’anno 390[4], n. 149, p. 13. Il testo conciliare tuttavia ci fa intravedere una situazione, su cui Stickler sorvola (traducendo male) e su cui torneremo.> ; nel can. 9 del concilio di Telepte (Africa, anno 418)[5].

È facile obiettare che si tratta di concili locali, non ecumenici per di più racchiusi entro il tempo limitato di poco più di 200 anni. E prima e dopo? Inoltre le disposizioni conciliari non sempre sono convergenti e non sempre le divergenze sono marginali. Non mancano norme strane: il concilio di Ancyra (Galazia, anno 314) al can. 10 concede che possano sposarsi i diaconi che al momento dell’ordinazione abbiano dichiarato che non possono accettare il celibato, se invece non hanno dichiarato nulla il celibato è obbligatorio[6]

Nemmeno le sanzioni sono univoche: ora si applica l’esclusione (per esempio il concilio di Elvira e quello di Cesarea Nuova[7]); ora no. Singolare nel concilio di Cartagine del 419 la disposizione del canone 25, “approvato all’unanimità”[8], dalla quale sembra evidente che preti e diaconi (forse anche vescovi), fin che son giovani, se violano la castità, contravvengono al decreto conciliare ma incorrono solo in sanzioni morali, mentre gli anziani alla castità devono attenersi pena l’espulsione. Insomma, una sanzione con sanatoria incorporata. Almeno fino a un’età più matura

Non presentano viceversa dubbi di interpretazione tre papi[9], all’incirca del medesimo arco di tempo, concordi nell’escludere non solo i rapporti ­coniugali ma anche il matrimonio: Siricio (384–399)[10]; Innocenzo (401–417) nella sua lettera a Victricio del 15 febbraio 404[11]; Gregorio Magno (590–604)[12].

Quindi nel libretto sono citati tre padri : 1. Ambrogio (il ministero deve essere “senza offesa e immacolato” e non deve essere violato da rapporti coniugali; con ciò si esclude qualunque rapporto coniugale per chi è in ministerio, (nec ullo coniugali coitu violandum)[13]; 2. Agostino (“Agli impudichi  siamo soliti proporre la continentiam clericorum[14]; 3. Girolamo (vescovi preti diaconi sono o vergini o pudichi [15] Se i papi escludono il matrimonio, questi Padri lo ammettono, purché continente.

Stupisce che il cardinale non attribuisca importanza alcuna alle infrazioni e alle eccezioni. Un’eccezione l’abbiamo appena vista. Le infrazioni sono citate dai concili di Neocesarea [16] e di Cartagine del 390[17]. Papa Siricio è ancora più esplicito: “Moltissimi (plurimi) sacerdoti e leviti hanno procreato sia dalle proprie mogli sia da turpi rapporti sessuali”[18] \

Che ne risulta? Alcuni concili, alcuni papi, alcuni Padri hanno parlato e proibito ma gran parte dei preti non si allinea. Interessante l’annotazione di Ambrogio: molti sacerdoti che esercitano il ministero hanno generato figli come se [fosse consentito] da un uso antico (tamquam usu veteri)[19]. Qui si legge a riguardo del celibato obbligatorio un dissenso motivato teologicamente con una asserita antica consuetudine della Chiesa.

Quel dibattito era affiorato a Nicea nel 325. Quindi in un concilio ecumenico, e quale concilio! Lo storico Socrate ci attesta che il vescovo egiziano Pafnuzio a Nicea si oppose, all’introduzione dell’obbligo celibatario (che egli per conto suo rispettava) sostenendo che “degne di onore sono le nozze e immacolato il talamo nuziale[20]

Stickler elimina l’ inciampo Pafnuzio giudicandolo “favola storica” (pag. 31), e adduce a prova che già l’umanista Valesius (de Valois) nel suo commento, riportato dal Migne[21], annotava che negli elenchi dei Padri di Nicea il nome di Pafnuzio non appare[22] e che Rufino, fonte di Socrate, di questo episodio non parla. Ma Valesio non dice che il Rufino, da lui citato e che tace sull’episodio del celibato a Nicea, annovera Pafnuzio fra i Padri di quel concilio[23]. Lo ricordava, fra gli altri, all’inizio del secolo scorso l’Hefele Leclercq[24].

Quindi nel can. 3 del niceno[25] non essendo la moglie nominata fra le “conviventi [syneísaktoi/ subintroductae]” che possono abitare “con il vescovo … e con tutti gli altri chierici” il cardinale deduce il divieto di convivere con le spose (pag. 30). È un’interpretazione ex silentio cui il porporato indulge.

A parte che l’esatta interpretazione di syneísaktos (che il latino traduce subintroductae) non è scontata[26]; a parte che se il Niceno avesse voluto proibire matrimonio o rapporti coniugali avrebbe potuto dirlo chiaramente, alla stregua degli altri concili considerati sopra; la lettura sequenziale del canone primo (divieto di far parte del clero per chi “non abbia resistito alla libidine” [qui semetipsos impatientia libdinis exciderunt][27] e sembra riferirsi agli incontinenti o agli adulteri) e del canone 3 può essere interpretata in maniera opposta: divieto per i preti di avere [oltre alla moglie] una convivente (syneísaktov échein) che non sia madre o sorella o vergine consacrata. O, almeno, non lo si può escludere. Probabilmente non è lontano dal vero Rufino che traduce “con donne estranee” (cum extraneis mulieribus)[28].

Con analoga sbrigatività Stickler nega storicità al concilio quinisesto (Costantinopoli anno 691) sia perché non era un concilio ecumenico (ma neppure i concili citati da lui a sostegno della sua tesi sono ecumenici); sia perché la Chiesa occidentale non aveva mandato legati (i legati pontifici di solito erano presenti, non sempre); sia perché Papa Sergio lo ha disconosciuto (687–701); ma il successore Giovanni VIII (707-707) ne ha riconosciuto l’ortodossia, pur non ignorando la diversa tesi  del predecessore. Il libretto cita entrambi i papi ma non conclude che in materia non brillava la chiarezza, bensì accredita solamente Sergio. In nome di che?

Il quinisesto nel canone 13 non solo ammette il matrimonio di preti, diaconi e suddiaconi; non solo limita la continenza al tempo del servizio liturgico (in sanctorum tractandorum tempore); ma addirittura prescrive che sia deposto chi “spingendosi oltre i canoni apostolici” incita a privare dell’uso del matrimonio preti diaconi suddiaconi (“si quis praeter apostolicos canones incitatus sit aliquem eorum qui sunt in sacris presbyterorum vel diaconorum vel subdiaconorum coniunctione cum legitima uxore et consuetudine privare, deponatur”)[1]

Che dire di un metodo come quello di Stickler che enfatizza i testi a supporto della propria tesi e che ignora o cancella quelli contrari? La realtà è molto più variegata di quanto non appaia nelle pagine del cardinale.

Riepiloghiamo in ordine logico le differenze emergenti: il concilio di Elvira estende l’obbligo di castità anche ai chierici di grado inferiore al diaconato ed esclude che possa diventare diacono chi in gioventù ha commesso infrazione  sessuale; i papi citati non si limitano alla castità ma impongono il celibato a vescovi, preti e diaconi; Ambrogio, Girolamo Agostino si limitano alla castità; il concilio di Cartagine del 419 impone il celibato, ma senza sanzioni per preti e diaconi giovani; il concilio di Nicea esclude l’obbligo celibatario; il concilio quinisesto limita la castità al periodo dell’esercizio ministeriale e ordina che sia deposto chi pone limite ai rapporti coniugali. Quasi tutti i testi esplicitamente accennano al gran numero di chi non osserva la castità; mentre in S. Ambrogio leggiamo, riportata e non condivisa, una contestazione teologica al diritto di imporre il celibato.

Un’analisi obiettiva non può prescindere da questa gran varietà.

 

Celibato obbligatorio,

una tradizione apostolica non modificabile dalla Chiesa?

 

Il cardinale non solo sostiene che l’obbligo celibatario (o di castità) nella Chiesa antica vigeva, almeno in quella latina, va oltre. A conclusione del suo lavoro (p. 68–69) scrive: “Di fronte a questa teologia del sacerdozio neotestamentario[29] ci dobbiamo ancora domandare se le ragioni a favore del celibato così come sono state esposte militano solo per una «convenienza» di esso o se non sia realmente necessario e irrinunciabile, e se non esista realmente un Junctum fra i due. Solo se è stato risposto rettamente a questa domanda si può rispondere anche all’altra, se cioè la Chiesa possa decidere un giorno di modificare l’obbligo del celibato o abolirlo addirittura del tutto”.

Stickler dichiara di non volere “correre rischi” e non afferma che l’obbligatorietà sia di ascendenza apostolica ma lo suggerisce in vari modi.

Così, egli riporta che nel concilio di Cartagine del 390 il vescovo Epigonio - un singolo Padre- difende l’obbligo celibatario “affinché anche in questo modo custodiamo ciò che ci hanno insegnato gli apostoli…”. Riferisce l’acclamazione dell’assemblea: “a ciò tutti i vescovi risposero unanimemente: «Noi tutti siamo d’accordo che vescovi, sacerdoti e diaconi, custodi della castità s’astengano anche[30] dalle loro mogli. Affinché in tutto e da tutti coloro che servono l’altare sia conservata la castità»”[31]. Ma si guarda bene dal rilevare che l’assemblea approva, sì, la castità ma non sottoscrive il collegamento con l’insegnamento degli apostoli.

Identico sviluppo nel concilio cartaginese del 419. Al canone 3 il vescovo Aurelio ripete i concetti di Epigonio, compresa la derivazione apostolica del celibato/castità. Ma nel canone 4 il legato pontificio Faustino, prima, gli universi episcopi, poi, ribadiscono l’obbligo della pudicitia tralasciando l’ascendenza apostolica[32].

Ancora. A pag 34–35 Stickler afferna che i “Padri del concilio di Trento si rifiutarono di dichiarare la legge del celibato una legge puramente ecclesiastica”. Ma nei canoni tridentini del problema (tradizione apostolica o norma disciplinare ecclesiastica?) non si tratta mai esplicitamente, e se un accenno vogliamo leggere non fra le righe ma nelle righe dovremo accontentarci della Sessione XXIII, canone XVIII nel punto in cui parlando dei seminari in cui dovranno essere accolti solo “chi sia nato in un matrimonio  legittimo (“qui ex legitimo matrimonio nati sint”) si annota che in quel collegium i ragazzi “possono essere più facilmente educati alla disciplina ecclesiastica (ut in disciplina ecclesiastica commodius intistuantur)”[33] “Disciplina ecclesiastica”, non apostolica.

Forse è eccessivo leggere in queste righe che il celibato è norma ecclesiastica, ma è sicuramente tendenzioso ricavare dal silenzio di tutti i canoni il “rifiuto di dichiarare la legge del celibato una legge puramente ecclesiastica” (p. 35).

Il cardinale prosegue. Nelle note 42 e 44 di quella stessa pag. 35 riporta la tesi di un solo difensore dell’origine apostolica del celibato/castità, Franciscus Orantes, che per ciò stesso merita di far trio con Epigonio e con Aurelio.

Ma se nelle commissioni a Trento, come a Cartagine nel 390 e nel 419, uno o più Padri conciliari sostengono la derivazione apostolica, di cui poi non si trova traccia nei canoni conciliari se ne deve concludere, in contrasto con ciò che sostiene Stickler, che a Trento, come nei due concili di Cartagine, i Padri rifiutano di inserire nei canoni la discendenza apostolica del celibato/castità e quindi implicitamente la riconoscono come norma disciplinare ecclesiastica.

Ma donde viene, in questo o in quel teologo, in questo o in quel Padre conciliare la convinzione che il celibato ecclesiastico sia d’origine apostolica? Il momento genetico lo leggiamo nel canone 8 del concilio Thelense: “Paolo scrive «astenetevi per tenervi liberi per l’orazione» (1 Cor 7,5) se dunque ai laici viene comandata l’astinenza, quanto più al sacerdote? (si ergo laicis abstinentia imperatur, quanto magis sacerdoti?”[34]. E passi analoghi. A ben guardare, ancora una volta siamo di fronte a una modificazione semantica nel passaggio dal greco (enkráteia) al latino (abstinentia. intesa come astinenza sessuale)[35].

A pag. 39 il cardinale riporta un’argomentazione ex silentio di san Girolamo: “di san Paolo siamo certi, degli altri apostoli si tace quindi si deve intendere che non ebbero moglie (intelligere debemus sine uxoribus fuisse) (…), anche di Pietro dobbiamo credere che avesse una suocera ma non più una moglie, benché si legga nei Periodois di una moglie e di una figlia”[36]

A questa forzatura Stickler porta il proprio contributo personale (p. 63) e di suo, in Lc 18,29 e 14,26, legge l’ordine ai discepoli di lasciare padre, madre, sposa, figli, fratelli, e sorelle. Ma l’ordine in 18,29 non c’è. Mentre è esegesi spigliata interpretare alla lettera il miseî/odit/odia di 14,26 (“ se qualcuno viene a me e non odia il padre e la madre …”). Così come è singolare che la constatazione di Gesù (“c’è chi si è fatto eunuco per il regno dei cieli.) in Matt 19,12 sia interpretata come ordine: “la richiesta del Maestro ai suoi apostoli di dover rinunciare per il regno dei cieli anche al matrimonio ”.

Questa non è interpretazione dei Vangeli.

Quando Gesù intende indicare una condotta da cui non derogare non lascia adito a dubbi: “è stato detto … ma io vi dico” (Matt 5,21–48). Analogamente quando vuole esprimere un consigliose vuoi esser completo [37]va, vendi quello che possiedi e dallo ai poveri” (Matt 19,21; Lc 18,22 …).

D’altro canto san Paolo non fa mistero della sua preferenza fra castità e matrimonio (“è meglio sposarsi piuttosto che bruciare”; 1 Cor 7, 9), eppure consente che anche i vescovi si sposino (“[il vescovo sia] uomo di una sola donna”, 1 Tim 3,2).

Se l’apostolo più intransigente in materia di etica sessuale consente il matrimonio ai vescovi, su quale base si può sostenere che il celibato obbligatorio, a partire dal diaconato, è tradizione apostolica non modificabile dalla Chiesa?

 

Premesse dell’obbligo celibatario: il sesso impuro

 

L’obbligatorietà celibataria, non convince. Il tema del celibato rimonta fin ai primissimi tempi del cristianesimo, su fino all’età apostolica. Ma non fino a Gesù: nel Vangelo scarso spazio è concesso ai peccati e ancor più scarsa attenzione ai comportamenti sessuali. Già l’abbiam visto (4.5.4).

Ma in età apostolica cominciano i problemi. Se Pietro era sposato (un capitolo del Vangelo è intitolato alla sua suocera, Matt 8,14), san Paolo, no e in un tempo in cui anche i vescovi potevano sposarsi (“[il vescovo sia] uomo di una sola donna”, 1 Tim 3,2[38]) in tema di verginità-matrimonio l’apostolo non è lineare: rivolgendosi agli efesini paragona il matrimonio all’unione fra Cristo e la Chiesa: “bisogna amare le proprie spose come il proprio corpo (…) come Cristo la Chiesa (…) questo infatti è un grande sacramento, lo dico a riguardo di Cristo e della Chiesa” (Eph 5,32); invece ai corinzi scrive che “è meglio sposarsi piuttosto che bruciare” (1 Cor 7, 9). Non è solo un’ovvia posposizione valoriale oggettiva del matrimonio rispetto alla verginità, ma è un giudizio riduttivo sul matrimonio sminuito a rimedio per evitare peccati, quasi non fosse, dei futuri sacramenti, quello che Dio ha scelto come strumento attraverso cui continuare nel tempo la propria attività creatrice: “Crescete e moltiplicatevi e riempite la terra” (Gen 1,28).

Nella posizione di san Paolo convergono molteplici influssi.

Lo scarso apprezzamento paolino del matrimonio ha dietro di sé un giudizio biblico non lineare sulla sessualità: si passa dalle dure riserve del codice sacerdotale (cfr Levitico capp. 18 e 20), peraltro non incontrastate come s’è rilevato, alle eccezioni: il concubinato dei patriarchi, a cominciare da Abramo; e dalla poligamia: le 750 principesse spose e le 300 concubine di Salomone (1 Re 11,1–3). Questi numeri sono simbolici ma la poligamia, no. Di questi aspetti contrastanti, elemento comune fu un forte deprezzamento della donna – suffragata in età cristiana anche da analogo pensiero di Filone[39] – e una concezione non lineare della maternità, inserita in un contesto non esente da impurità.

L’aspetto più paradossale – sopravvissuto fino a non molto tempo fa fra i riti del cattolicesimo – è che la puerpera doveva presentarsi in Chiesa per esservi “purificata”: in ginocchio a capo velato sui gradini dell’altare più vicino alla porta, candela accesa in mano, e sacerdote accanto con stola viola a recitare la preghiera, quasi che il fatto che donna avesse “prestato” il suo corpo perché in esso e attraverso di esso, continuando nel tempo l’attività creatrice di Dio, affiorasse alla vita un figlio di Dio, fosse un atto impuro perché gli organi  sessuali si eccitano senza controllo della volontà (v 6.4.1. e subito  qui sotto).

Ancora più assurda la sopravvivenza oggettivamente blasfema di ritualismo giudaico nel calendario liturgico con la festa della Purificazione di Maria, che ha offerto il suo corpo perché in esso e attraverso di esso si rivestisse di carne il Figlio di Dio. Si provi a confrontare la maternità di Maria, quale appare dall’esplosione di umile esultanza del Magnificat – che ogni madre può a pieno diritto ripetere di se stessa – e quale appare dal ritualismo della purificazione post partum. Impuro anche il concepimento verginale “per opera dello Spirito Santo”? La contraddizione non può essere più stridente.

Se la stessa procreazione si colloca in un’area di impurità, ne consegue che è inimmaginabile una sessualità non finalizzata alla procreazione. Non solo, anche il piacere sessuale che la procreazione comporta, è frutto del peccato originale o con esso concomitante. Questo non è un concetto biblico e meno che mai dell’A.T., basti pensare alla poligamia. La concezione negativa della sessualità è di ascendenza stoica e neoplatonica, poi sistematizzata da Agostino il quale ponendosi il quesito quale fosse la sessualità (lui la chiama “libido”) nel paradiso terrestre prima del peccato, ipotizza quattro possibilità, due le scarta (uso a piacimento della libido; repressione della libido non finalizzata alla procreazione), due le considera degne dell’uomo nel disegno di Dio: uso della libido con eccitazione provocata dalla ragione (ad nutum voluntatis) sotto la guida una casta saggezza (casta prudentia), uso della sessualità senza libido, con organi genitali insensibili, il cui uso non provocasse nessun piacere sensuale[40]. Si noterà che la seconda ipotesi, scartata da Agostino, è quella che oggi la dottrina ufficiale definisce uso casto della sessualità matrimoniale, mentre il piacere sessuale a comando o che i genitali fossero insensibili, sono ipotesi assurde.

La teoria di Agostino rimase sullo sfondo per tutta l’antichità, anche quando si avanzarono opinioni  diverse. Gregorio di Nissa[41] ipotizza due creazioni, una asessuata come quella degli angeli da identificarsi in Gen 1,26–27 e una sessuata, “segno ma non conseguenza del peccato” come invece sarà in Origene. Per Massimo il Confessore la libido (páthe) venne introdotta in concomitanza temporale con il peccato ma non in dipendenza causale da esso[42] perché come abbiamo visto (cap. 3.2 e note) il peccato è legato alla nascita.

Comunque la si presenti, la sessualità è intrisa di negatività. Questa concezione è continuata per quasi due millenni, almeno in area cattolica e ortodossa. Che nel matrimonio potesse esserci un rapporto sessuale non peccaminoso nonostante non fosse finalizzato alla procreazione, i teologi e la Chiesa cominciarono ad ammetterlo solo a partire dal sec. XVII e solo come “rimedio alla concupiscenza”. Ancora in pieno secolo XX era diffusa la convinzione che fra un rapporto sessuale coniugale e il l’assunzione dell’Eucarestia, dovesse passare almeno un giorno[43]

Quindi la sessualità era giudicata comunque impura. Si comprende quale fosse la ragione negativa che premeva verso un sacerdozio solo celibatario. La ragione positiva essendo, è ovvio, il valore profetico del carisma verginale.

 

Polemiche secolari:

i preti sposati: “non siamo angeli”;

i celibatari: “sterco di cane i riti [dei preti sposati]”

Di qui un gran discutere sul celibato obbligatorio per i preti, a cominciare dal primo concilio ecumenico a Nicea nel 325, che lo respinse. Del tema si continuò a dibattere, lo abbiamo visto sopra.

Non mancarono polemiche durissime dalle opposte sponde: ad obbligo celibatario approvato, ci furono contrasti furibondi. Il clero tedesco si ribellò: “il papa impone una vita da angeli”[44]. Altrettanto violente le polemiche di segno opposto: “i riti [dei preti sposati] sono sterco di cane, le loro chiese stalle”[45].

 

Obbligo celibatario anche in funzione

della monarchia papale

e della salvaguardia dell’integrità dei patrimoni ecclesiatici

 

All’obbligo celibatario si giunse nel concilio Lateranense del 1059, consigliere del papa era il monaco Ildebrando poi papa a sua volta, Gregorio VII. L’obbligo celibatario rientrava in un contesto di riforma complessiva della Chiesa, con luci e ombre.

Nel medesimo concilio con decreto di papa Nicolò II[46] l’elezione del papa era stata opportunamente sottratta a indebite pressioni esterne e demandata ai vescovi cardinali – così erano detti i vescovi suburbicari di Roma – chiudendo l’infausta parentesi delle lotte che avevano coinvolto il soglio pontificio[47] con ingerenze politiche per nulla edificanti.

Di suo, Gregorio VII cementificò la sacralità della monarchia papale a detrimento della collegialità episcopale. Nel suo Dictatus papae riaffermò il primato d’onore del papa (proposizioni 1, 2, 10, 11, 23); proclamò il primato nella dottrina propugnando l’inerranza pontificia (16, 22, 26), che impiegò tuttavia 900 anni per diventare dogma nel Vaticano I; affermò il primato di governo del papa con diritto di trasferire (13), deporre (3, 4, 5, 25) reintegrare vescovi (3 e 25), anche a mezzo di suoi legati (4); affermò il diritto di interferire nella vita interna delle diocesi (7 e 14) nonché il proprio primato di giurisdizione (18, 20, 21, 24).

Su 28 proposizioni, 8 hanno per oggetto i vescovi e 5 di esse la loro deposizione. Nasce di qui il declino della collegialità episcopale[48].

La sacralità della monarchia del papa romano coinvolse anche la lingua di Roma, il latino, con la proibizione di celebrare la liturgia in lingua nazionale: “la Sacra Scrittura

 si svilirebbe se tutti la capissero”[49]

L’obbligo celibatario si inserisce in questo contesto anche come forma di pressione sul clero[50]. Non mancarono motivazioni ancora più terrene, ad esempio la volontà di evitare la dispersione dei patrimoni ecclesiastici[51], che cominciavano a essere ingenti. Versione ecclesiastica della coeva legge del maggiorascato.

Questa parentesi storica può apparire sproporzionata in questa sede. Ma l’obbligatorietà del celibato ecclesiastico, pur essendo semplice norma disciplinare e come tale revocabile anche per semplice disposizione pontificia e non priva di eccezioni in alcuni riti della Chiesa cattolica orientale, ha svolto un ruolo importante nella storia ecclesiastica. Non solo per costruire la Chiesa non habens maculam et rugam/senza macchia e senza ruga (Ef 5,7), ma per cementificare disciplinarmente la Chiesa intorno alla persona del papa. In un contesto di intangibilità sacrale, non di santità comunionale.

Di qui l’esigenza, a mio giudizio, di tenere l’obbligo celibatario ben distinto dal carisma della verginità.

 

Conseguenze trasversali dell’obbligo celibatario:

una morale asfittica

 

L’obbligo celibatario non è estraneo a quella morale contemporaneamente sessuofobica e sessuocentrica, che è oggetto di questa ricerca: il sesso impuro di cui sé detto in cap. 6.7.2.

Intristisce una morale che dimentica il precetto grande e primo dell’amore (Matt 22, 37–39) e lascia in un cantuccio lo stupendo elogio, pur esso paolino, dell’amore/agape/caritas di  1 Cor 12,1–13.

Bisogna arrivare al Vaticano II per un recupero della sessualità come rapporto interpersonale, pur con qualche cauta circonlocuzione: “il matrimonio non è stato istituito solo per la procreazione, ma il carattere stesso di patto indissolubile tra persone e il bene dei figli esigono anche che il mutuo amore dei coniugi abbia le sue giuste manifestazioni, si sviluppi e arrivi a maturità (…) anche se la prole (…) non c’é” (Gaudium et spes, 1480)[52]

 

Tornare al celibato come consiglio evangelico

 

Eppure l’unico accenno del Vangelo alla verginità è molto sommesso: “ci sono alcuni che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli(Matt 19,12). Due elementi meritano attenzione: il ristretto numero dei vocati (sunt qui/alcuni) e l’assoluta volontarietà della scelta.

Stupenda la convivenza di sacerdozio e verginità quando è duplice vocazione. Tutt’altro che indiscutibile quando è imposizione ecclesiastica.

Non è irrilevante ricordare che fino a qualche decennio fa in seminario si entrava a 11 anni e c’era chi, entrato per diventare prete, s’era visto impegnato a essere celibe con una scelta fatta in età impubere. L’obbligo rispettato senza convinzione o violato, le molte domande dimissioni dal ministero presbiterale[53] non possono essere ignorate.

Tuttavia né l’adesione subita, né la violazione dell’obbligo, né le domande di  rinuncia al ministero devono essere argomenti portanti, ma solo collaterali, a sostegno della soppressione dell’obbligo celibatario. La ragione vera, profonda, è l’esigenza di recuperare ai sacramenti la loro piena autonomia e autosufficienza: il matrimonio è un sacramento (e una vocazione) come lo è il sacerdozio. Per questo si deve tornare a permettere il sacerdozio anche a chi sia chiamato (da Dio!) al matrimonio.

Il matrimonio è carisma parallelo alla verginità e, per così dire, complementare alla verginità. La verginità sperimenta il dono della rinunzia, la sessualità sperimenta il dono della pienezza.

Se si riconosce il carisma bi-sacramentale del sacerdozio sposato, non si ottunde il carisma della verginità, ma lo si riscopre nella sua altissima carica profetica. Non il numero, ma la qualità di vita dei/delle vergini è segno singolarissimo di profezia. Proprio per l’evidenza oblativa dell’astinenza ininterrottamente rinnovata e vissuta[54]. Analogamente si recupera, in tutta la sua creazionale e interpersonale bellezza, il disegno divino: “saranno due in una carne sola (Gen 2,24)

 

 

 

 



[1] R LUISE, La visione di un monaco, Assisi, Cittadella Editrice, 20013 , pag. 74..

[2] A. M. STICKLER, Il celibato ecclesiastico, la sua storia e i suoi fondamenti teologici, Libreria ed. Vaticana 1994. Veramente, come vedremo, sul secondo punto (tradizione apostolica) il cardinale cerca di defilarsi. Ma non convince. Quando ho scritto queste pagine non avevo l’originale (Der kleriker Zölibat, Maria Aktuell, Karl Verlag, 1994) che in seguito ho consultato per due traduzioni discutibili di cui dirò.

[3] HEFELE LECLERQ, Histoire des conciles, t. I,1, p. 239.

[4] Corpus Christianorum

[5] Concilium Thelense (Telepte), Corpus Christianorum, n. 149, p. 61. Invero l’espressione “occupatus in ministerio” diversa da “positus in ministerio” potrebbe anche intendersi nel senso che il divieto vige solo in prossimità della celebrazione eucaristica, disciplina quest’ultima confermata, vedremo, dal concilio quinisesto.; mentre del concilio Agathense (Gallia, anno 506) il canone n. 9 fa proprie le disposizioni di papa Innocenzo e del vescovo (sic) Siricio.Corpus Christianorum, n. 148, p. 196.

[6][6] Corpus Christianorum, n. 149, p. 312.; all’estremo opposto il concilio di Elvira al can. 30 stabilisce addirittura che non si deve ordinare diacono chi in giovinezza abbia commesso avuto rapporti con prostitute o adulterini (in adulescentia moechatus) (Sant’Agostino non sarebbe mai diventato prete se Valerio, vescovo  di Tagaste, avesse applicato il canone del concilio di Ancyra) e chi sia stato ordinato deve essere rimosso (amoveatur)”, non solo ma impone l’obbligo “a tutti i chierici” anche di grado inferiore al diaconatoHEFELE LECLERQ, t. I,1, p. 237..

[7] Corpus Christianorum, n. 148, p. 196. Questo conciliok al canone 13 proibisce ai preti di campagna di celebrare messa in città! S’allarga anche ai preti l’emarginazione dei servi della gleba, la cui prima sanzione legislativa ad opera di Costantino risale a poco dopo (anno 332): “L’imperatore Costantino Augusto ai provinciali: Colui che abbia accolto presso di sé il colono che appartenga a un altro (iuris alieni) non solo dovrà restituirlo al suo padrone ma anche [pagare] la capitatio relativa al colono al colono, per il tempo [in cui lo ha trattenuto]. Quanto ai coloni che si danno alla fuga, converrà ridurli in schiavitù e incatenarli, perché siano costretti a compiere in condizione servile, quelle opere che spettano ai liberi” 30 ottobre sotto il consolato di Pacazionano e Ilariano (COSTANTINO, in Codice Teodosiano , V,17,1).

[8] CANONES IN CAUSA APIARII, Corpus Christianorum, n. 149, p. 142. Il testo non è immediatamente perspicuo: vi si stabilisce che vescovi preti e diaconi che non si astengono da rapporti sessuali devono essere espulsi dal servizio ecclesiastico, ma si aggiunge “ceteros autem sacerdotes ad hoc non cogi nisi maturiore aetate (“gli altri sacerdoti a ciò non sono obbligati se non in età più matura”)”. La frase non è chiara perché introduce un ceteros che dovrebbe avere come antecedente degli aliqui non identificati (il testo generalizza); infine la doppia negazione (ad hoc non cogi nisi) ingarbuglia il discorso. Si ricostituisce la sequenza logica, mi pare, se si toglie la doppia negazione. Così: vescovi, preti [e diaconi] devono essere casti; chi non lo è viene espulso; questa sanzione si applica solo ai sacerdoti [e diaconi] che sono in età più matura. Nell’eccezione non sembrano compresi i vescovi.

[9] Per  sottolineare la particolare autorevolezza dei vescovi di Roma, Stickler (pag. 19) invoca Ireneo († 202) che in Adv. Haeres 3,3,2 afferma che a Roma “è conservata la  tradizione apostolica”.

[10] DENZINGER, 40;  P.L. 13, col. 113 AB e col. 139.

[11] P.L. 20 col 473, cap IV; col 474, cap. 5 e cap. 6.

[12] Se ne vedano le citazioni a pag 23 di Stickler e nota.

[13] De Officiis min. II,5, P.L.  247, col. 97 A.

[14] De coniugibus adulterinis, libro II, xx, 22, in N.B.A., VII/1 pag. 316.

[15] Apologeticum ad Pammachium (anno 393), P.L. 22, n. 21, col. 510..

[16] HEFELE LECLERCQ, t. I,1, p. 327. “il prete se va con prostitute o se commette adulterio sarà scomunicato e sottomesso a penitenza”. Non ne discende affatto un obbligo di castità coniugale o di celibato. Anzi.

[17] “Vescovi, preti e diaconi, custodi della pudicizia, anche (etiam) dalle mogli si astengano”. Pure da questo passo (si veda anche la nota precedente) pare che se ne debba dedurre che rapporti di vescovi, preti e diaconi anche adulterini o con prostitute non fossero troppo rari. Qui Stickler arbitrariamente traduce “etiam” con “anch’essi stessi”, (auch selbst, p. 18).

[18] P.L.. 13, col 90, (7).

[19] De Officiis min. II,5, P.L. 248, col. 98 A.

[20] Enchiridion fontium historiae ecclesiaticae antiquae, pag. 482.>

[21] P.L. 67, col 101, nota 80; e col 925, nota 74.

[22] Argomento flebilissimo ex silentio, che vale quel che vale. Del numero dei Padri di Nicea non siamo certi, abbiamo tre versioni (HEFELE LECLERCQ, t. I,1 p. 409 ss.): prima versione: 318 Padri (Atanasio, Ep. ad Afros, cap. 2, P.G. 26, col. 1031; COSTANTINOPOLI I anno 381, vedi Epistula constantinopoletani concilii ad papam Damasum et occidentales episcopos; nonché CALCEDONIA anno 451 in Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologna Edizioni Dehoniane, rispettivamente pag. 28 e pag. 84); seconda versione: più di 150 (Eusebio, Vita Constantini, I,3, P. G. 20, col. 61; lo segue SOCRATE H. E. I, cap. 3 il quale ci informa che l’elenco della maggioranza dei nomi si leggono nell’Eunodico di Atanasio, vescovo di Alessandria); terza versione: circa 300 (AMBROGIO, De fide, I,1, n.11, P.L. 16, col. 552; GELASIO in MANSI, Conciliorum amplissima collectio, t. II col 818; RUFINO, H.E. l I, c.1, P.L. 21, col. 467). e che Rufino, fonte di Socrate, di questo episodio non parla. Ma Valesio non dice che il Rufino, da lui citato e che tace sull’episodio del celibato a Nicea, annovera Pafnuzio fra i Padri di quel concilioUFINO, H.E , l, 1, cap. IV, P.L. 21, col. 470: “Fuit praeterea in illo concilio et Paphnutius…”.

[23] RUFINO, H.E , l, 1, cap. IV, P.L. 21, col. 470: “Fuit praeterea in illo concilio et Paphnutius…”.

[24] t. I,1, p. 623–624.

[25] Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae n. 403.