Intervento nei confronti dei sacerdoti che abbandonano la vita ecclesiastica


E’ uscito nel sito amico “Il dialogo” un appello ad aiutare, limitato alla pubblicazione di curricula-richieste di aiuto e offerte di aiuto.
La nostra scelta è diversa, ma rispettosa (e direi: grata) di quella del sito amico.

La nostra diversità parte dal presupposto che dobbiamo mobilitarci tutte e tutti coloro che hanno attraversato un periodo di «bisogno», o che lo facciamo nostro senza averlo sperimentato di persona. Stiamo lentamente costruendo UNA RETE DI SOLIDARIETA' . Chi ha bisogno deve trovare qualcuno o qualche gruppetto, disponibile. Pur non avendo grandi risorse, come ci faceva sperare il grande progetto CHIF, dobbiamo essere convinti che anche i poveri possono dare qualcosa, privandosi di qualcosa: soprattutto c o s t a n t e m e n t e, fino a che l’altro ne ha stretta necessità.

Vogliamo conoscerci da vicino. Il virtuale è un mezzo, ma da esso bisogna passare al reale.

Chi ci sta aderisca scrivendoci, con indirizzo postale e numero telefonico, e possibilmente una sua breve presentazione.

Non insistiamo, ma ve lo ricorderemo sempre.

La redazione

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Nostre note alla fine del documento

Intervento nei confronti dei sacerdoti che abbandonano la vita ecclesiastica

Faci-Diritto     di    Massimo Bacchella

Questi i termini della legge

Con la Delibera n. 63/2000, che riportiamo a seguito di queste spiegazioni, i Vescovi hanno inserito nello schema tipo dello statuto degli Istituti Diocesani ed interdiocesani per il sostentamento del clero, l’art. 2bis, contenente criteri per l’applicazione dell’art. 27 della legge n. 222/1985.

I presidenti degli IDSC dovranno provvedere ad iscrivere nel registro delle Persone Giuridiche del tribunale civile territorialmente competente l’originale del decreto che ciascun vescovo ha promulgato per modificare lo statuto dell’IDSC.

In ogni caso, anche in mancanza del decreto del vescovo e dell’iscrizione del decreto stesso nel registro delle persone giuridiche, gli IDSC, ricorrendone i presupposti, devono dare attuazione al contenuto della delibera.

Quando possono essere concesse le sovvenzioni e loro misura.

 

La sovvenzione deve essere espressamente richiesta, con domanda scritta indirizzata all’IDSC competente, dal sacerdote che ha abbandonato la vita ecclesiastica.

La sovvenzione, di principio, deve riguardare periodi successivi alla richiesta. In considerazione, peraltro, che le conseguenze psicologiche che accompagnano una decisione di tale portata possono aver distratto l’interessato dai problemi di carattere più formale, la sovvenzione può riguardare anche periodi anteriori alla richiesta, ma, in ogni casi non anteriori al trimestre.

La sovvenzione può essere concessa solo se l’interessato non dispone di altre fonti di reddito e si è concretamente adoperato per la ricerca di una occupazione.

Per quanto riguarda la disponibilità di altre fonti di reddito, si dovrà tenere conto sia dell’eventuale retribuzione percepita dall’interessato in relazione ad un rapporto di lavoro, sia degli eventuali compensi derivatigli da altri tipi di occupazione sia delle eventuali somme provenientegli da proprietà personali. La presenza o l’assenza dei predetti redditi dovrà essere attestata dall’interessato.

In tale attestazione, l’interessato dovrà espressamente dichiarare che “assicura la veridicità dell’attestazione ed è a conoscenza che, nei casi di attestazione non veritiera, la sovvenzione ex art. 27 della legge 222/1985 è indebita e che le somme riscosse dovranno essere restituite all’IDSC”.

Per quanto riguarda la condizione che l’interessato si deve essere concretamente adoperato per la ricerca di una occupazione, è necessario che lo stesso dimostri di essersi iscritto nelle liste di coloro che cercano una occupazione e che non abbia rifiutato le eventuali occasioni che gli siano state prospettate.

L’intervento ha, ordinariamente, una durata annuale, ma cessa, in ogni caso, anche prima di un anno, qualora venga meno la condizione di necessità dell’interessato.

La misura mensile della sovvenzione è pari alla misura iniziale unica della remunerazione, ossia al prodotto di punti 80 per il valore del punto vigente nel periodo interessato.

La sovvenzione sarà corrisposta con periodicità mensile a mezzo del sistema bancario o postale o con altro mezzo comunque idoneo a provare l’avvenuta corresponsione delle mensilità della sovvenzione stessa.

Nel caso in cui, trascorso un anno dall’inizio dell’intervento, l’interessato si trovi ancora in stato di necessità, su esplicita richiesta dello stesso potrà essere dato corso ad un ulteriore intervento, che non potrà essere superiore a 6 mesi. In tale caso la sovvenzione avrà misura pari alla metà di quella dell’intervento precedente, pari cioè al prodotto di punti 80 per la metà del valore del punto vigente nel periodo interessato.

L’ultimo capoverso del punto 4 dell’art. 2bis dello statuto (Delibera 63), prevede che “in casi particolari” dopo aver consultato il Vescovo diocesano, il presidente dell’IDSC può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n.2 in unica soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione liberatoria.

Questa disposizione consente, in pratica, che all’interessato possa essere corrisposta, in via anticipata, dodici sovvenzioni mensili.

Per ottenere questa corresponsione sono:

• L’esplicita richiesta da parte dell’interessato;

• Il consenso del vescovo diocesano, che dovrà risultare dal visto apposto sulla richiesta: il visto dovrà essere richiesto dal presidente dell’IDSC.

• La ricorrenza di motivi particolari che possono consistere, ad esempio, nell’inizio di una attività professionale o commerciale, nella necessità di disporre della somma complessiva in vista dell’acquisto di un alloggio, ecc.

• Il rilascio, da parte dell’interessato, di una dichiarazione liberatoria. In tale dichiarazione, l’interessato dovrà espressamente asserire che “per motivi particolari di natura personale ha richiesto che la sovvenzione prevista dall’art. 27 della legge n. 222/1985, concessagli per la durata di un anno, gli sia corrisposta in via anticipata, in unica soluzione”.

Le somme erogate a titolo di sovvenzione non sono assimilabili a redditi di lavoro dipendente e di conseguenza gli IDSC non sono tenuti ad effettuare, sulle stesse somme, alcuna ritenuta di imposta e non sono altresì, soggetti ad alcun obbligo gravante sui sostituti di imposta.

Il comitato della CEI per gli enti e i beni ecclesiastici ha, infatti, precisato che il rispetto dovuto alle norme pattizie (l’intervento in favore di coloro che abbandonano la vita ecclesiastica è previsto da una norma pattizia, l’art. 27 della legge 222/1985 e la delibera emanata dai vescovi rappresenta l’attuazione di tale norma nell’ordinamento canonico) esclude che agli IDSC possano essere richiesti interventi di misura e/o di durata superiore a quella stabilita.

Se dovessero esserci interventi particolari, spirati dalla carità cristiana, potranno essere sostenuti dai fondi provenienti alle diocesi dalla quota dell’otto per mille, ma non con le risorse degli IDSC destinate al sostentamento del clero.

Per quanto riguarda gli IDSC, in ossequio alle proprie norme statutarie, dovranno seguire per la predisposizione dello stato di previsione e del bilancio consuntivo, le indicazioni che sono state fornite dall’ICSC con l’Allegato n. 8. In relazione ai tempi che prevedono che lo stato di previsione deve essere approvato dagli IDSC entro il 30 settembre di ciascun anno, l’accantonamento per le finalità dell’art. 27 della legge 222/1985, potrà essere effettuato, per l’anno 2001, con le precedenti modalità.

Resta fermo che, verificandosi le condizioni per l’intervento in oggetto dovranno essere osservati criteri contenuti nella Delibera 63, che troveranno riscontro contabile a partire dal primo bilancio consuntivo interessato.

Le indicazioni contabili che sono state date agli IDSC con l’Allegato n. 8, sono state fornite anche in appositi fogli idonei ad essere inseriti nel “Manuale di contabilità generale e norme amministrativo contabili” (Roma 1997). In particolare la nuova pagina 36 sostituisce la vecchia pagina 36 del manuale; le pagine 36bis e 36ter si aggiungono al manuale; le nuove pagine 37 e 63 sostituiscono le corrispondenti pagine del manuale.

 

Delibera n. 63

Provvidenze economiche in favore dei sacerdoti che hanno abbandonato l’esercizio del ministero

La XLVII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- Considerata l’opportunità di dare più precise disposizioni esecutive in ordine all’eventualità di cui al secondo comma dell’art. 27 delle Norme approvate con il Protocollo firmato a Roma tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede in data 15 novembre 1984;

- Visto l’art. 75, commi secondo e terzo, delle Norme sopra richiamate;

- Visti il can 455 del codice di diritto canonico e l’art. 16 dello statuto della Conferenza Episcopale Italiana

delibera

1 La lettera d) dell’art. 2 dello schema-tipo dello statuto degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero è così modificata:

“L’I.D.S.C. (L’I.I.S.C.) ha i seguenti scopi:

......

d) provvedere, con l’osservanza dei criteri contenuti nell’art. 2 bis, alle necessità di cui all’art. 27, comma secondo, delle Norme, che si dovessero manifestare.”

2 Nello schema-tipo dello statuto degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero, dopo l’art. 2, è inserito l’art. 2 bis, recante il seguente testo:

 

Art. 2 bis

Criteri per l’applicazione dell’art. 27, comma secondo delle Norme 

I criteri ai quali l’Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista dall’art. 27, comma secondo delle Norme sono i seguenti:

1. la sovvenzione è concessa su richiesta scritta del sacerdote interessato, corredata dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca di un’occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di necessità, nonché dall’attestazione circa l’inesistenza di altre fonti di reddito;

2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno, e cessa, in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;

3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica della remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero;

4. su domanda dell’interessato, persistendo la condizione di necessità la sovvenzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore periodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.

In casi particolari, dopo aver consultato il Vescovo diocesano, il Presidente dell’Istituto può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n. 2 in unica soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione liberatoria.”

 

Note da “Donne contro il silenzio”
 

1.    Queste “concessioni” vanno valutate attentamente. E’ bene che qualcuno si dia da fare, aiutando i soggetti appena “usciti”: cosa che facciamo… a livello artigianale; invece bisogna che ci sia metodo nel darsi un’organizzazione.  Il sito può informare, ma non si può sostituire all’azione di persone a cui si sappia fare riferimento.

2.    Le persone vanno aiutate in modo rassicurante (è chiaro che la legge invece sottolinei i limiti dell’aiuto). A noi preme la solidarietà a tutta prova.

3.    E’ triste che per le donne non ci sia niente di analogo. Perché non si fanno avanti?
 

 

QUESTO SITO prende le distanze da ciò che promuove la  CHIF attuale.