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Di nuovo la donna oggetto del diritto, dimenticando la strada del riconoscimento della soggettività femminile. Appunti a margine del ddl Pollastrini - Mastella - Bindi
Nonostante la
mobilitazione delle donne italiane, gli appelli, la volontà di partecipare
alla costruzione di un futuro democratico di rispetto della dignità della
donna e di affermazione della sua libertà di essere padrona del proprio
corpo, ancora una volta società e diritto camminano su strade separate. a) Il disinteresse verso il contenuto delle Raccomandazioni mosse al Governo dal Comitato per l’applicazione della CEDAW, evadendo gli obblighi dello Stato Membro in base alla Convenzione, in particolare ostacolando la comprensione non solo dei cittadini ma anche delle Istituzioni sull’effettivo significato e sulla portata del problema della discriminazione contro le donne, in particolare per via della mancata traduzione e diffusione tra gli attori pubblici e privati dei Commenti Conclusivi del Comitato per l’Eliminazione delle Discriminazioni contro le Donne, alla quale avrebbe dovuto seguire adeguato dibattito; b) la mancata individuazione dell’oggetto, ovvero la mancata introduzione di una definizione di “discriminazione di genere” e “violenza di genere” sul modello offerto dall’art.1 CEDAW (Raccomandazione n. 19/2005,Comitato per l’Eliminazione delle Discriminazioni contro le Donne ) c) il mancato stanziamento di risorse e la mancata indicazione di fondi cui fare riferimento per promuovere le misure in oggetto; d) il totale disinteresse della normativa in oggetto verso le donne migranti, evidenziato dalla mancata previsione dell’estensione a tutte le vittime di tratta del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, ma anche dalla mancata previsione della possibilità di accedere allo status di rifugiato per motivo di persecuzione correlato al genere (ad.esempio infibulazione), misure anche queste sollecitate dalle Raccomandazioni n. 31, 32, 35, 36 /2005 del Comitato per l’Eliminazione delle Discriminazioni contro le Donne, nonché dalla Risoluzione del Parlamento Europeo n. 73 del 10/03/05; e) il totale disinteresse della normativa in oggetto sullo stato di salute ed accesso alla sanità delle donne, in particolar modo per quanto riguarda incentivi che garantiscano : - il monitoraggio sul numero di parti cesarei, - il monitoraggio sulla prevenzione del cancro, - l’assistenza delle donne anziane, - l’accesso alla sanità da parte delle donni migranti ed irregolari, - le politiche di prevenzione della trasmissione dell’AIDS Aspetti, questi sopra elencati, che non possono prescindere da un testo che ambisce a prevenire ed eliminare ogni forma di discriminazione. Si segnala inoltre: a) la mancata previsione, nell’ambito dei principi e strumenti nel sistema dell’istruzione e della formazione di cui all’art. 2, di educational e professional training obbligatori nel corso di studio e sul posto di lavoro, rivolti agli operatori, agli educatori ed ai professionisti che nell’esercizio del proprio lavoro si trovano a dover affrontare casi di discriminazione/violenza di genere ; b) la mancata previsione di un Codice di Condotta ed Autoregolamentazione dei Media per non diffondere un’immagine stereotipata della donna, nell’ambito di cui all’art. 4,come auspicato dal Committee for Equality between Women and Men del Consiglio d’Europa; c) la mancata previsione, nell’ambito delle Statistiche sulla violenza, di cui all’art. 5, di: - studi volti a calcolare i “costi della violenza”, già posti in essere nella maggior parte dei Paesi Europei, - statistiche atte a valutare l’efficacia deterrente delle misure di protezione della vittima, d) la mancata previsione, nell’ambito del Sistema previdenziale di cui all’art. 6, del riconoscimento in toto per le lavoratrici pubbliche e private anche precarie, nel caso in cui siano vittime dei reati di cui agli art. 572, 609 bis e 609 octies c.p., del diritto a: indennità di previdenza sociale, riduzione e riorganizzazione dell’orario di lavoro, mobilità geografica, possibilità di sospensione del lavoro con conservazione del posto di lavoro; e) la mancata previsione, nell’ambito del Sistema previdenziale di cui all’art. 6, dell’esenzione totale dal pagamento degli oneri sociali per le imprese che, durante i periodi di assenza delle lavoratrici vittime di violenza, assumano, con contratto a tempo determinato, personale che le sostituisca;
f) l’incauta
previsione nell’art. 8 di interventi ai fini di ricomposizione familiare,
che se indubbiamente possono considerarsi utili nel caso la vittima sia un
minore vittima dei reati di cui all’articolo 8, indubbiamente si tratta di
una infausta trovata del legislatore, lesiva della dignità della donna, se
riferita, come è nell’articolo in oggetto alla lettera c), anche a donne
che abbiano subito maltrattamenti in famiglia di entità tale che per
uscirne si siano affidate allo strumento penale.
g) si ritiene che la
presentazione a livello locale o da parte dei singoli centri antiviolenza
di programmi di protezione sociale e reinserimento della vittima di cui
all’art. 9, potrebbe neutralizzare i diritti della vittima di cui all’art.8.
La possibilità di programmi differenziati localmente o da centro a centro
potrebbe infatti portare ad una eccessiva frammentazione delle procedure
ed una scarsa conoscibilità delle stesse da parte della vittima, che si
vedrebbe disorientata, e potrebbe inoltre generare situazioni di tutela
discriminatoriamente diverse a seconda dei fondi, delle strutture e dei
mezzi disponibili: il primo diritto della vittima che è lo stato a dover
assicurare è quello di ricevere immediata protezione sociale e ausilio
all’inserimento, altrimenti si disincentiva la denuncia e la fuoriuscita
da situazioni di violenza (Raccomandazione n. 23-31-32/2005,
Comitato per l’Eliminazione delle Discriminazioni contro le Donne), che ad
oggi non si è stati in grado di gestire coordinatamente e tempestivamente.
h) La mancata previsione, per i reati di cui al presente ddl, della possibilità di fare richiesta di sequestro cautelare, onde garantire alla vittima di vedersi concretamente riconosciuto il risarcimento del danno al termine del processo. i) si ritiene una retrocessione rispetto alle politiche poste in esse fino ad oggi in materia, per il reato di atti sessuali con minorenne, il reinserimento della valutazione delle condizioni psicofisiche della vittima quale elemento per concedere l’attenuante, che potrebbe dare adito, come peraltro già successo, a soluzioni giurisprudenziali discriminatorie, considerando sempre che si tratta di soggetto minore di quattordici anni o infraquattordicenne il cui aggressore comunque abusa di una relazione di convivenza o affidamento in stretto contatto con il minore; j) si nota che la forma del giudizio immediato potrebbe in taluni casi risultare sfavorevole alla vittima per via delle carenze investigative dalle quali è connotato e che, in corso di procedimento, potrebbero riverberarsi in maniera negativa sulle necessità di difesa della vittima.; k) si auspica che la previsione di programmi di riabilitazione per il reo sia connotata da : adesione volontaria, nessun beneficio penitenziario, programmi personalizzati di reinserimento sociale; l) si auspica che venga riconosciuta espressamente la possibilità per i centri antiviolenza e le associazioni femminili e di tutela dei diritti umani di costituirsi in giudizio come parte civile, riconoscendo simbolicamente in tal modo che un atto di violenza non tocca solo la dignità della singola donna, ma è un atto che viene sentito come lesivo dell’identità stessa femminile. Ci si auspica quindi che a tali osservazioni faccia seguito ampio dibattito e che possa risultarne un intervento organico di riforma atto a promuovere l’autodeterminazione della donna in tutti gli ambiti sociali ed a garantirne in maniera concreta ed uguale per tutte la fuoriuscita immediata da situazioni di violenza ed ilreinserimento sociale.
Marzo 2007 Barbara Spinelli, Giuristi Democratici Bologna.
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